La procedura selettiva oggetto del parere riguarda l’affidamento dell’attività di sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in particolare il conferimento dell’incarico di medico competente, di cui all’art. 39 del predetto Decreto.
Per stabilire se sia obbligatoria o meno l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica, con ciò che ne consegue in termini di soggetti ammessi a partecipare alla gara, è necessario esaminare l’oggetto dell’affidamento, verificando:
L’art. 3, comma 1, lett. ss) del d.lgs. n. 50/2016 definisce l’appalto pubblico di servizi come il contratto “tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, avente ad oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)”. La nozione fornita dal legislatore è piuttosto ampia, comprendendo in generale i contratti aventi ad oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica che non costituisca un’opera pubblica, incluse le prestazioni d’opera intellettuale. In tale prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell’appalto di servizi, oltre alla complessità dell’oggetto, la circostanza che l’affidatario dell’incarico necessiti, per l’espletamento dello stesso, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente.
L’oggetto dell’affidamento di cui si discute è qualificabile come appalto di servizi e non come incarico di collaborazione di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
L’affidamento in questione comprende infattiuna serie di attività di sorveglianza sanitaria che presuppongono un’organizzazione ad hoc dedicata all’ente committente al fine di soddisfare gli obblighi di tutela della salute sui luoghi di lavoro incombenti sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008. I compiti del soggetto affidatario non consistono, infatti, solo nell’effettuazione di visite mediche programmate nei confronti dei lavoratori, ma comprendono anche la collaborazione “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso”; è inoltre previsto il compito di “programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi specifici più avanzati”.
da Sinergie di Scuola
Sempre con riferimento alla procedura in questione, l’affidatario dovrà partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del d.lgs. n 81/2008, elaborare il calendario degli accertamenti sanitari periodici, esprimere giudizi di idoneità sui lavoratori, avendo la facoltà finanche di avvalersi della collaborazione di ulteriore personale medico. Peraltro, le prestazioni richieste dovranno essere effettuate su un numero rilevante di dipendenti.
Dalla natura delle prestazioni da erogare, dalla loro complessità, dal carattere costante del servizio, nonché dalla considerazione che esso presuppone un’organizzazione di mezzi non individuale, si trae la conferma della sua qualificazione come appalto di servizi.